UNIONE IMPRENDITORI + il Giornale delle PMI
Da questo mese nasce una collaborazione attiva con "Il Giornale delle PMI": una redazione composta da oltre 50 personalità del mondo professionale e imprenditoriale con cui mettere a confronto posizioni, pareri, sentenze e giurisprudenza. In questo primo articolo che "ri"pubblichiamo (dando ovviamente il legittimo pieno copyright al Giornale delle PMI) si discute sull' ESCLUSIONE DEI CONTRIBUTI INPS SUI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SRL E DELLE SOCIETA' DI CAPITALI. L'interessante articolo è a firma del Commercialista Giuseppe Dragone e dell'Avvocato Matteo Sances.
8 Agosto 2017 - L’esclusione dei contributi INPS sui compensi degli amministratori di società di capitali è la conseguenza naturale dell’ultima pronuncia in materia della Cassazione a Sezioni Unite del 20 gennaio 2017 (sentenza Cass. SS.UU nr.1545/2017). La decisione della Suprema Corte trae origine dall’analisi del rapporto tra la società per azioni e il suo amministratore, definito in passato di tipo "parasubordinato". Da tale qualifica ne scaturisce anche l’applicabilità del limite di pignorabilità del quinto degli emolumenti percepiti dall’amministratore, di cui all’art. 545 c.p.c., limite non estendibile invece ai compensi di lavoro autonomo e ai professionisti. Ripercorrendo la giurisprudenza formatasi nel tempo, la Suprema Corte ha menzionato in modo netto "il mutato assetto normativo e la nuova configurazione del sistema societario alla luce delle novelle legislative" e come tali fattori "impongano alle S.U. un radicale ripensamento rispetto alla propria decisione del 1994". Bocciata la tesi cd. contrattualistica, ispirata alla presenza di un rapporto parasubordinato, ha prevalso la teoria c.d. organica, che conduce – così come recita la sentenza – a escludere la para-subordinazione tra società e amministratore, in forza dell’indistinguibilità dei due soggetti. L’amministratore è quindi un organo indispensabile per la società. Prosegue la Suprema Corte in materia di attività coordinata, sinonimo di "attività eterodiretta e soggetta ad ingerenze o direttive altrui", escludendo in maniera evidente che l’operato dell’amministratore e i poteri gestionali siano soggetti al coordinamento dell’assemblea dei soci. Al contrario, recita la sentenza in commento, "la riforma del diritto societario rende l’amministratore il vero egemone dell’ente sociale". In sostanza, viene escluso che nello svolgimento dei poteri delegati all’amministratore di società di capitali, nel rapporto ente/soggetto persona gerente, sia ipotizzabile un coordinamento imposto dal primo soggetto al secondo, ergo vi è assenza di subordinazione proprio per mancanza di eterodirezione dell’attività. In conclusione, gli Ermellini hanno stabilito che l’amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario, essenziale per il funzionamento dell’ente, dove risulta assente la coordinazione. Ne è conseguenza diretta che anche la natura dei compensi è autonoma e distinta dalla para-subordinazione e quindi gli stessi compensi sono pignorabili senza i limiti previsti dal quarto comma dell’art. 545 c.p.c. Proprio in ambito delle conseguenze derivanti dalla Sentenza S.U. 20.1.2017, non ultimo l’effetto sugli aspetti reddituali e previdenziali dei compensi percepiti dall’amministratore di società di capitali in genere, non potendosi equiparare, almeno non più, l’attività dell’amministratore tra quelle para-subordinate, ne viene meno l’assoggettabilità degli emolumenti ai contributi INPS gestione separata. Anche le modalità attuali di somministrazione del compenso non risultano più allineate al rapporto che intercorre tra ente e persona gerente. Invero, escludendo coloro che nell’ambito della propria attività professionale già fatturano tali compensi in ambito di lavoro autonomo, contribuendo alle proprie Casse di previdenza, l’amministratore persona fisica ordinaria non può essere retribuito mediante il cedolino previsto per i lavoratori subordinati o para-subordinati. Ma nessuno è intervenuto. Sul fronte INPS assoluto silenzio e si continua il prelievo dei contributi a favore della gestione separata, prelievo che non appare più legittimo. Anche la collocazione dei compensi nel quadro della dichiarazione annuale dei redditi dei lavoratori dipendenti o assimilati non risulta più corretta. La questione va risolta altresì per l’aspetto inerente i molti soggetti che ricoprendo la carica di amministratore e di socio della società sono tenuti ad una doppia contribuzione INPS. Ad oggi, In mancanza di una presa di posizione dell’Istituto, che auspichiamo nel breve – non essendo previsto lo status di soggetto esente in quanto già iscritto in altra categoria previdenziale – avviene che in molti assolvono gli obblighi contributivi della gestione separata, all’atto dell’emissione del cedolino di pagamento, per poi adempiere, in via assolutamente duplicativa, anche agli obblighi e versamenti alla gestione INPS-IVS artigiani o commercianti. Nulla traspare nemmeno dalle recenti disposizioni che regolano le forme di lavoro autonomo e di lavoro autonomo occasionale. Ben si sarebbe potuta inquadrare la nuova natura dei compensi degli amministratori cd. "di mestiere", nell’ambito della manovra correttiva 2017 (Legge n.96/2017). Dott. Giuseppe Dragone - Avv. Matteo Sances
Nessun commento:
Posta un commento